"La Rivista di Engramma (open access)" ISSN 1826-901X

Il regime giuridico delle pubblicazioni online

Alessandro Del Ninno

Convegno Luminar 2. Internet e Umanesimo. Web Auctoritas Memoria | Fondazione Querini Stampalia, Venezia, 30-31 gennaio 2003

Introduzione

L’impetuoso progresso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione cui stiamo assistendo in questi anni ha comportato una radicale trasformazione nella società (che non a caso viene correntemente definita “società dell’informazione globale”), nel costume, nelle abitudini e persino nel linguaggio tradizionale.

Se fino ad oggi si è parlato del “quarto potere” rappresentato dalla stampa e del “quinto potere” costituito dalla televisione, non vi è dubbio che Internet, le reti telematiche, ‘l’autostrada dell’informazione’, la convergenza delle tecnologie rappresentino un fenomeno che ben si lascia definire – nel suo complesso – quale ‘sesto potere’ prossimo venturo. A tali profondi cambiamenti non si è sottratto alcuno dei settori del vivere sociale.

La rivoluzione digitale, la “terza rivoluzione industriale”1 di cui qualche autore ha parlato con riferimento ad Internet e alla New Economy (che della rete è un portato diretto), ha profondamente mutato anche gli scenari dell’editoria – intesa come industria e mercato – e persino del modo di intendere la letteratura come settore della creatività umana, visto che il fenomeno Internet moltiplica i canali e le metodologie comunicative. Compito di giuristi e legislatori è dunque quello di riportare nell’alveo del diritto fenomeni tecnologici del tutto nuovi, spesso sprovvisti di apposita regolamentazione.

Nel settore dell’editoria i cambiamenti introdotti dalle nuove tecnologie si sono avvertiti addirittura ben prima dell’avvento, dello sviluppo e della diffusione del Web. Erano i primi anni novanta quando si cominciò a parlare di “ipertesto elettronico”2 e di “multimedialità”, vocaboli che furono coniati proprio con riferimento a nuovi prodotti (e processi) editoriali derivanti dall’applicazione di nuove tecnologie ai tradizionali prodotti. Lo scenario da allora è mutato rapidamente e profondamente: è ormai assai diffuso il fenomeno delle ‘pubblicazioni on line’, intendendo per tale categoria l’insieme di testi, immagini, documenti, materiali, file audio, file video nei loro vari formati elettronici, etc. appunto pubblicati e resi disponibili sulla rete Internet. Anzi, tale fenomeno ci suggerisce altresì una riflessione di carattere semantico: il sostantivo ‘pubblicazione’ – fino a prima dell’avvento di Internet – era usato in modo a volte improprio, quasi come sinonimo di ‘testo cartaceo’.

A ben riflettere, la rete Internet ha restituito al vocabolo la sua dimensione semantica originaria, quella del ‘rendere pubblico’, del ‘diffondere al pubblico’, ciò che il Web e le ‘autostrade dell’informazione’ riescono oggi a fare su scala globale e con un’efficacia inimmaginabile anche in un recente passato.

Il presente contributo è dunque volto a fornire un quadro esaustivo di come il legislatore italiano e comunitario abbiano inteso rispondere all’esigenza di efficaci garanzie normative per la regolamentazione del fenomeno delle pubblicazioni on line rispetto al rapido mutamento degli scenari tecnologici, economici e sociali che sopra si è sommariamente richiamato. Dal punto di vista tecnico-giuridico la pubblicazione di materiali sul Web implica una duplice esigenza:

1) quella della tutela del diritto d’autore;
2) quella del rispetto di vincoli normativi – quali ad esempio la registrazione delle testate editoriali – posti dalla Legge sulla stampa e da recenti normative.

Tali due ambiti, che si riferiscono a tipologie diverse di pubblicazioni on line, sono regolamentati da diverse normative. Di seguito si illustra il relativo quadro giuridico specifico, cioè relativo alle misure legislative e alle procedure introdotte con riferimento al fenomeno delle pubblicazioni (in senso lato) on line.

I. Vincoli normativi e procedure amministrative relative alle pubblicazioni on line: analisi della Legge 7 marzo 2001 n. 62 “Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla Legge 5 agosto 1981 n. 416”3

La recente legge di riforma dell’editoria, se da un lato ha avuto il merito di affrontare per la prima volta le problematiche relative all’uso delle nuove tecnologie nel settore, ha tuttavia creato non poche difficoltà interpretative circa la sussistenza o meno di obblighi procedurali per procedere alla pubblicazione su Internet di materiali editoriali. Ma andiamo con ordine.

La Legge 62/2001 ha introdotto nuove norme in modifica delle precedenti regole di cui alla Legge 416/1981 relative alle provvidenze in favore dell’editoria e alle procedure per ottenere finanziamenti e agevolazioni per prodotti editoriali. Ai fini che interessano la presente trattazione, tuttavia, è interessante analizzare l’articolo 1 della L. 62/2001, poiché introduce per la prima volta nell’ordinamento italiano la definizione normativa di “prodotto editoriale” alla luce dei mutati scenari indotti dall’impatto delle nuove tecnologie. Dispone infatti il citato articolo 1:

Art. 1. Definizioni e disciplina del prodotto editoriale.
1. Per “prodotto editoriale”, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.
2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all’informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per “opera filmica” si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purché costituente opera dell’ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d’autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi.
3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima Legge n. 47 del 1948.

Nel primo comma il legislatore fornisce una definizione in positivo del “prodotto editoriale”, definizione basata sui seguenti elementi:

1. la neutralità del mezzo che lo contiene (è cioè “prodotto editoriale” tanto quello contenuto in un supporto cartaceo, quanto quello incorporato in un supporto informatico);
2. la specifica finalità del prodotto: è cioè “prodotto editoriale” quello che è finalizzato alla “pubblicazione” o comunque alla “diffusione di informazioni” presso il pubblico;
3. la neutralità del mezzo di pubblicazione e/o diffusione (“ogni mezzo, anche elettronico”, quindi Web incluso ed inclusi i “mezzi di radiodiffusione sonora o televisiva” citati dal comma 1);
4. l’esclusione dalla definizione di “prodotto editoriale” dei prodotti discografici o cinematografici.

Il secondo comma completa la definizione di “prodotto editoriale” offrendo una versione in negativo della definizione medesima – anticipata dalla parte finale del primo comma laddove si specifica che sono esclusi dalla definizione i prodotti discografici e cinematografici – spiegando ciò che non è prodotto editoriale, ovvero i “supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all’informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico”.

Il terzo comma, infine, introduce l’obbligo per i prodotti editoriali così come definiti dai due commi precedenti dell’articolo 1:

a) di indicare il luogo e l’anno della pubblicazione, il nome ed il domicilio dello stampatore e dell’editore ove esistente (questo comporta il riferimento che la norma fa all’articolo 2 della Legge 47/1948, la cd. “Legge sulla stampa”);
b) di indicare – per i giornali, le pubblicazioni delle agenzie di informazioni ed i periodici di qualsiasi altro genere – data e luogo della pubblicazione, nome e domicilio dello stampatore, nome del proprietario, del direttore o vice-direttore responsabile (è sempre la conseguenza del riferimento all’articolo 2 della Legge 47/1948, la cd. “Legge sulla stampa”);
c) di procedere – solo per i prodotti editoriali diffusi al pubblico con periodicità regolare e contraddistinti da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto medesimo – alla registrazione presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi (questo comporta il riferimento che fa il terzo comma all’articolo 5 della Legge sulla stampa).

I tre commi dell’articolo 1 L. 62/2001 sopra analizzato crearono fin dalla loro entrata in vigore serie polemiche e contrasti interpretativi proprio con riferimento alle pubblicazioni on line e ai siti web in quanto tali. La imprecisa formulazione delle nuove norme e la leggerezza con cui si è proceduto da parte del legislatore a definire il “prodotto editoriale” – comprensivo anche di quello elettronico o telematico – e gli obblighi normativi connessi, senza tener conto della diversità delle tecnologie e della molteplicità degli scenari, hanno determinato un vero e proprio panico, soprattutto tra gli operatori Internet ed i gestori e proprietari di siti web. Ci si è chiesti: dal momento che un sito web è sicuramente un mezzo elettronico “destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico” proprio come prevede la legge, è divenuto obbligatorio inserire nei siti Internet le informazioni richieste dall’articolo 2 (vedi supra) della Legge sulla stampa (con l’ovvia difficoltà di individuare lo “stampatore” di un sito web…) e registrare altresì presso il tribunale competente un sito Internet caratterizzato da periodicità regolare e contraddistinto da una testata (è il caso dei quotidiani on line, contraddistinti da testate editoriali tipo www.repubblica.it, www.corriere.it, etc.).

Il non avere operato, da parte del legislatore, i necessari ‘distinguo’ con riferimento alle differenti tipologie di prodotti editoriali multimediali e telematici (al prodotto editoriale ‘sito web’ si adattano tutte le definizioni – ed apparentemente gli obblighi – di cui all’articolo 1 L. 62/2001) ha determinato la conseguenza che nel mercato di riferimento si è diffusa incertezza4 e si sono levate a più riprese voci di contestazione di tale maldestro intervento normativo.

Tanto è vero che già nel mese di settembre 2001 il Parlamento approvava un ordine del giorno per impegnare il Governo ad emanare apposite norme di interpretazione autentica delle citate disposizioni, ad evitare che l’incertezza legislativa si tramutasse in un vero e proprio danno economico per gli operatori del settore.

Con l’approvazione della successiva Legge comunitaria per il 20015, il Governo è stato dunque delegato – nel recepimento della Direttiva europea cd. “sul commercio elettronico”6 – ad emanare il relativo Decreto legislativo nel quale “dovrà essere reso esplicito che l'obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla Legge 7 marzo 2001 n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta”. E in effetti, è proprio questo il disposto dell’articolo 7, comma 3 dell’attuale schema di Decreto legislativo di recepimento che il Consiglio dei Ministri ha adottato in via preliminare lo scorso 24 gennaio 2003 (l’adozione definitiva del provvedimento è attesa nei successivi due mesi, dopo che le commissioni parlamentari competenti avranno dato parere favorevole).

Dunque la situazione attuale sembra ormai chiarita: non vi è alcun di registrazione al tribunale competente:
1. per i siti web in via generale;
2. per i siti web a contenuto informativo, indipendentemente dal tipo di informazione fornita (giornalistica, professionale, etc) o dal fatto che tali siti effettuino esclusivamente o professionalmente attività di fornitura di servizi informativi;
3. per i siti web che rappresentano vere e proprie testate telematiche (cioè la corrispondente versione on line di quotidiani o periodici o magazine etc. cartacei), nella misura in cui le relative attività da parte dei prestatori del servizio on line non siano finanziate attraverso il ricorso (o la specifica richiesta) alle provvidenze previste dalla Legge 62/2001.

II. Il Registro degli operatori di comunicazione

Per i soggetti che operano nel campo dell’editoria on line e per i quali, ai sensi di quanto sopra chiarito, vige l’obbligo di registrazione della testata editoriale telematica, tale obbligo viene assolto attraverso l’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazioni (il cosiddetto R.O.C. istituito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera 236/01/CONS ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della Legge 31 luglio 1997 n. 249, e tenuto presso la medesima autorità7.

Sono obbligati all’iscrizione nel registro: i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione; le imprese concessionarie di pubblicità; le imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi; le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste; le agenzie di stampa di carattere nazionale; i soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale; le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici. In particolare, e più in dettaglio ai fini della presente trattazione, sono obbligati alla iscrizione nel R.O.C.: A. le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste: 1) i soggetti editori di cui all’articolo 1, comma 1, e quelli equiparati di cui all’articolo 18, comma 1, della Legge 5 agosto 1981 n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l’anno; 2) gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità per cui è previsto il conseguimento di ricavi da attività editoriale; B. agenzie di stampa di carattere nazionale: le imprese editrici di una o più testate con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione, dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari e collegate in abbonamento almeno con quindici quotidiani in cinque regioni per non meno di dodici ore di trasmissione al giorno, o con trenta emittenti radiofoniche o televisive in dodici regioni per non meno di mille notiziari quotidiani all’anno; C. soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale: gli editori che pubblicano con regolare periodicità una o più testate giornalistiche in formato elettronico e digitale. L’articolo 16 (“Semplificazioni”) della legge 62/2001 prevede che: "i soggetti tenuti all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione sono esentati dall'osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 5 della Legge 8 febbraio 1948 n. 47. L'iscrizione è condizione per l'inizio delle pubblicazioni". Ciò significa che per i soggetti che sarebbero tenuti all’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 5 della Legge sulla stampa (registrazione della testa al tribunale) per quanto riguarda le testate telematiche on line (ma, si ricordi, solo nei limiti in cui intendano ottenere le provvidenze ed i contributi statali di cui alla Legge 62/2001) sarà sufficiente l’iscrizione nel R.O.C.

III. La pubblicazione su sito web di opere e materiali di terzi coperti dal diritto d’autore

Come si evidenziava nella parte introduttiva della presente trattazione, la tematica delle pubblicazioni on line implica altresì profili connessi alla tutela della proprietà intellettuale sul Web. Difatti, una questione di particolare interesse pratico è rappresentata dall’abitudine di pubblicare integralmente o parzialmente su siti web materiali di terzi soggetti (articoli, foto, files, testi, etc.) tratti da altre fonti (giornali, libri, altri siti Internet) coperte da diritto d’autore.

Il riferimento normativo da tenere in considerazione per condurre lecitamente tali attività è rappresentato dall’articolo 65 contenuto nel capo V (rubricato “Utilizzazioni Libere”) della Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. “Legge sul diritto d’autore”). Dispone la citata norma che:

“Gli articoli di carattere economico, politico, religioso pubblicati nelle riviste o nei giornali possono essere liberamente riprodotti in altre riviste o giornali (e per analogia anche su testate editoriali telematiche o siti Internet), se la riproduzione non sia stata espressamente riservata, purchè si indichino la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data ed il numero di detta rivista o giornale, il nome dell’autore, se l’articolo è firmato”.

Infine, il successivo articolo 70 L. Dir. Aut. dispone che:

“Il riassunto, la citazione, la riproduzione di brani o parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tale finalità”.

In linea generale, inoltre, va altresì rilevato come le utilizzazioni libere menzionate dall’art. 65 non devono comunque costituire concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera.

Sulla riproduzione all’interno di un sito web di informazioni e notizie di carattere giornalistico tratte integralmente o parzialmente da altre fonti (si tratta dunque di un caso più specifico) si deve fare riferimento a quanto disposto dall’articolo 101 della Legge sul diritto d’autore. La citata norma dispone che “la riproduzione di informazioni e notizie è lecita purchè non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e ne sia citata la fonte”. La lettera b) del comma 1 configura come “atto illecito” “la riproduzione sistematica di informazioni o notizie pubblicate o radiodiffuse, a scopo di lucro, sia da parte di giornali o di altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione” (e per analogia anche da imprese che utilizzano canali di comunicazione al grande pubblico diversi da quelli citati, e fra i quali rientrano anche i siti web). Per tale motivo, la riproduzione sistematica di informazioni o notizie su un sito web (pubblicate o radiodiffuse con altri mezzi), a scopo di lucro è illecita, a meno che non sia specificatamente autorizzata tramite la previa acquisizione dei diritti da parte degli aventi diritto. L’assenza del fine di lucro, invece, rende in linea generale libera l’utilizzazione delle informazioni ai sensi dell’art. 101 sopra citato, purchè basata sugli usi giornalistici e previa indicazione della fonte. Da questo punto di vista, è lecita la pubblicazione di tali informazioni se la stessa avviene senza scopo di lucro e ne è con precisione indicata la fonte.

IV. Le future modifiche alla legge sul diritto d’autore e le implicazioni per le pubblicazioni on line

Il Governo italiano sta per emanare un importante decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione attualmente all’esame delle commissioni parlamentari competenti in vista della definitiva adozione da parte del Consiglio dei Ministri (attesa entro la fine di febbraio 2003) prevede importanti novità con riferimento alla tutela della proprietà intellettuale su opere – anche elettroniche o pubblicate su Internet – protette dal copyright. Lo schema di decreto legislativo prevede l’introduzione di rilevanti modifiche ed integrazioni alla Legge sul diritto d’autore, che dunque – dal 1941, anno della sua emanazione – subisce nuovamente rilevanti modifiche del suo impianto normativo.

Ad esempio, l’articolo 65 L. Dir. Aut. sopra analizzato verrà integrato e modificato tenendo presente l’impatto delle ‘tecnologie dell’informazione’. Il nuovo testo, a meno di ulteriori modifiche, dovrebbe essere il seguente:

“Art. 65
1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.
2. Nel caso di utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento di attualità, la loro riproduzione o comunicazione al pubblico è consentita nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato”.

La nuova versione dell’articolo 65, dunque, tiene maggiormente conto del fatto che le nuove tecnologie ed Internet consentono vastissime possibilità di comunicazione e diffusione e dunque è necessario prevedere normativamente più ampie possibilità di utilizzazione libera di opere tutelate dal diritto d’autore. La stessa ratio è ravvisabile nel nuovo articolo 66:

“Art. 66
1. I discorsi su argomenti di interesse politico od amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché indichino la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto”.

Un coerente contemperamento tra tutela del diritto d’autore e le finalità di ricerca scientifica e di insegnamento e di tutela della libertà costituzionale di manifestazione del pensiero è alla base del nuovo testo dell’articolo 70 L. Dir. Aut.:

“Art. 70
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico per uso di critica, di discussione, di insegnamento o di ricerca scientifica, allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa, sono liberi in quanto diretti a fini non commerciali, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera”.

Inoltre, viene introdotta una nuova disposizione:

“Art. 71-ter
1. È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, di opere o altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza”.

Infine, assai rilevanti sono le nuove norme che consentono l’adozione di misure tecnologiche di protezione e prevedono la possibilità di inserire informazioni elettroniche sul regime dei diritti. Come noto, le nuove tecnologie e la ‘piattaforma Internet’ hanno aumentato a dismisura la facilità con la quale è possibile ledere i diritti di proprietà intellettuale. Quelle stesse tecnologie, tuttavia, se correttamente utilizzate, possono contribuire ad aumentare i livelli (normativi e tecnici) di tutela del copyright. È questa la ratio dei nuovi commi dell’articolo 102 della Legge sul diritto d’autore.

La disposizione che segue è appunto finalizzata ad introdurre una disciplina di tutela che consenta ai titolari di diritti d’autore di proteggere – soprattutto sul Web – le proprie opere:  

“Art. 102-quater
1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione.
3. Sono vietati gli atti finalizzati all'elusione o alla rimozione delle misure tecnologiche di protezione che diano luogo ad un utilizzo abusivo di opere dell'ingegno o di materiali protetti.
4. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore”.

Corollario delle disposizioni sopra citate è la nuova disciplina che consente al titolare di inserire nella sua opera informazioni elettroniche sui diritti d’autore:

“Art. 102-quinquies
1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art.102-bis comma 3 sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi.
2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione”.

1. Peter Drucker, La Terza Rivoluzione Industriale: “la rivoluzione informatica è paragonabile a quella industriale del primo Ottocento. E Internet è paragonabile alle ferrovie: come accadde con lo sviluppo dei trasporti su rotaia un secolo e mezzo fa, la rete darà un'enorme spinta ai commerci. Le ferrovie ridussero le distanze tra i mercati, Internet le annullerà. Il mondo non ha ancora capito che il Duemila è l'anno primo dell'economia globale”. 

2.  A. Pandolfi, W. Vannini, Che cos’è un ipertesto, Roma 1995. Un ipertesto è una struttura di testi collegati tra di loro. La struttura concettuale ricorda quella di un albero: fatta di ramificazioni e rimandi. Con l'introduzione dell'elettronica, è stato possibile creare ipertesti complessi, in cui l'utente crea il proprio percorso di lettura. Mentre nella lettura tradizionale il testo veniva letto linearmente, dall'inizio alla fine, ora un testo può essere percorso in lungo e in largo, come un piccolo universo chiuso. Attraverso delle porte di scelta si accede a livelli o spazi diversi e successivi. Un multitesto è un ipertesto che non contiene solo testi scritti, ma può collegare tra loro anche immagini, suoni, foto e grafici. Un ipertesto o un multitesto è una qualsiasi pagina web presente in Internet. La possibilità di rinviare ad altre pagine attraverso menu, indici, porte di vario tipo, rende l'uso delle pagine web tra gli ipertesti più diffusi e efficaci nella loro semplicità. L'editor di base sfrutta la convenzione html. Vedi anche gli approfondimenti su tale tematica presenti nel sito di “Mediamente”.

3. Pubblicata nella G. U. 21 marzo 2001 n. 67. Il testo della legge è altresì reperibile al link http://www.camera.it/parlam/leggi/01062l.htm.

4. Incertezza che ha determinato anche opposte interpretazioni da parte dei tribunali chiamati ad occuparsi dell’applicazione delle nuove norme: cfr. – tra tutti – la sentenza 15 giugno 2001 emessa dal Tribunale di Latina in cui il magistrato ha “considerato che il sito Internet [...] deve essere ritenuto prodotto editoriale ai sensi dell'art. 1 l. n. 62/2001”, e come tale ne ha ordinato il sequestro per violazione della legge sulla stampa; e la sentenza Gip del Tribunale di Aosta, che in un provvedimento del febbraio 2002 ha respinto la richiesta di sequestro di un sito che non indicava il nome dell'editore e dello stampatore, con una motivazione interessante: “Non può ritenersi che il testo reso pubblico mediante sito Internet sia assimilabile a uno stampato, se non compiendo una operazione analogica in malam partem, non consentita dal nostro ordinamento”.

5. Legge n. 39 del 1 marzo 2002, “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2001”, sta in G. U. n. 72 del 26 marzo 2002 Suppl. Ord. Testo integrale reperibile al link http://www.camera.it/ parlam/leggi/02039l.htm .

6. Direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della Società dell'Informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno. Testo integrale reperibile al link: http://www.interlex.it/testi/00_31ce.htm.

7. Cfr. Delibera n. 236/01/CONS “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione” pubblicata in G. U. del 30 giugno 2001 n. 150, e le successive delibere di modifica il cui testo integrale è reperibile sul sito dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni www.agcom.it.

8. Lo schema di decreto 8 Pubblicata nella G. U. C. E. Serie l. 167 del 22/06/2001. Testo integrale reperibile al link http:// europa.eu.int/ smartapi/cgi/sga_doc? smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=32001L0029&model=guichett. 

English abstract

The essay examines the transformation of publishing due to the digital revolution and analyses the Italian and EU regulations on online publications, with particular attention to Law 62/2001. The contribution outlines the administrative rules and procedures, including the Register of Communication Operators; it discusses the publication of copyrighted works on websites, reflecting on the current provisions and proposed future changes to the Copyright Law, including the introduction of technological protection measures and the possibility of including electronic copyright information in works.

Keywords | publishing; online publications; copyright; Law 62/2001.

Per citare questo articolo / To cite this article: Alessandro Del Ninno, Il regime giuridico delle pubblicazioni online, “La Rivista di Engramma” n. 23, febbraio/marzo 2003, pp. 25-36 | PDF 

doi: https://doi.org/10.25432/1826-901X/2003.23.0005